Trascrizione sentenze estere di divorzio

La legge n. 218/95 prevede l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l’ordinamento italiano.

È pertanto consentito alle cittadine e ai cittadini presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza o, direttamente dalla persona interessata, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) l’istanza per la riconoscibilità e trascrizione del provvedimento.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. In questo caso l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta della persona interessata, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.

Importante: le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero.

  • Sportello

Per accedere al servizio occorre predisporre la documentazione descritta e rivolgersi agli uffici con le modalità indicate di seguito.

 

Accedi al servizio

Luogo di ricevimento
Ufficio Matrimoni
via Larga, 12 - primo piano

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 

Per accedere al servizio è obbligatorio ritirare il numero di chiamata (codice MC). Il codice si ritira presso la Sala Atrio Stato Civile (allo stesso piano).

Attenzione: raggiunto il limite massimo di ticket erogabili nell'orario, l'accesso libero potrebbe subire limitazioni.

 

Modulistica e documenti

  • richiesta di trascrizione della sentenza nei registri di stato civile
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla domanda, con cui si dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/95 e che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti
  • originale o copia conforme della sentenza straniera (non è sufficiente il certificato) corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale in lingua italiana (a seconda dell’adesione del singolo paese a trattati internazionali, la legalizzazione presso le autorità diplomatiche italiane può essere o omessa o sostituita dall'apposizione dell'Apostille da parte del competente ufficio governativo del paese straniero)

Aggiornato il: 20/01/2023