Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale che i/le cittadini/e possono richiedere dal 6 marzo 2019.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i/le beneficiari/e sono protagonisti/e sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

Per informazioni generali sulla misura è a disposizione il portale del Reddito di Cittadinanza da cui è anche possibile presentare e gestire on line la domanda.

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza
  • residenza 
  • soggiorno.

Il/la richiedente deve essere cittadino/a maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

  • italiano/a o dell’Unione Europea
  • cittadino/a di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso
  • cittadino/a di Paesi terzi familiare di cittadino/a italiano/a o comunitario/a - come individuato nell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • titolare di protezione internazionale.

È, inoltre, necessario essere stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

•    un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);

•    un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;

•    un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il/la single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);

•    un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di Cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i/le cittadini/e di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato Estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. 

Non è richiesta tale certificazione:

•    ai/alle cittadini/e di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi lo status di rifugiato politico, qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

•    ai/alle cittadini/e di Stati non appartenenti all’Unione Europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il/la richiedente non deve poi essere sottoposto/a a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato/a condannato/a in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale,  per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

  • Online
  • Sportello

Accedi al servizio

La domanda per il Reddito di Cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito dedicato

E' possibile presentare domanda anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o dopo il quinto giorno di ciascun mese presso gli Uffici Postali.

Informazioni

Per comunicazioni relative alla composizione del nucleo familiare e ISEE è possibile scrivere a:

Ufficio Sostegno al Reddito e Titoli Sociali
e-mail: pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it indicando i seguenti dati:

  • Codice Fiscale,
  • numero e data della Pratica RdC,
  • allegando eventuale lettera INPS di revoca/decadenza del beneficio RdC.

Per comunicazioni relative ai requisiti di residenza e cittadinanza si prega di contattare, esclusivamente via mail:

Ufficio Anagrafe e-mail: dsc.rdcmilano@comune.milano.it indicando i seguenti dati: 

  • Codice Fiscale,
  • numero e data della Pratica RdC, 
  • allegando eventuale lettera INPS di revoca/decadenza del beneficio RdC.

Aggiornato il: 03/11/2022