Procedimenti di bonifica

In virtù del trasferimento di funzioni di cui alla LR 3/2023, il Comune è titolare dei procedimenti di bonifica, non di interesse nazionale o regionale, di cui al Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06.

Tali bonifiche si riferiscono esclusivamente alle problematiche di contaminazione di suolo, sottosuolo, materiali di riporto e acque sotterranee e non ad altri temi ambientali o igienico-sanitari quali ad esempio i manufatti in amianto.

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV D.lgs. 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.lgs. 152/06) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, utilizzando i moduli di cui alla DGR 27 giugno 2006, n. 8/2838 (scaricabili dal sito di Regione Lombardia, raggiungibile dai Collegamenti esterni).

Il procedimento istruttorio si svolge secondo la procedura ordinaria (ex art. 242 D.lgs. 152/06) o secondo le procedure semplificate (ex artt. 242bis e 249, ibid.), laddove ne ricorrono le condizioni. Per i punti vendita carburanti si applicano le specifiche procedure di cui al DM 31/2015.

Per la procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.lgs. 152/06 l'autorizzazione del Piano della Caratterizzazione "costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione (...)".

L'autorizzazione conclusiva del procedimento amministrativo, relativa al Progetto Operativo di Bonifica, ai sensi del comma 7 "sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde". E' pertanto necessario che il proponente espliciti chiaramente nella propria proposta le specifiche autorizzazioni richieste.

In considerazione di quanto sopra, nel caso in cui il Progetto di bonifica preveda lo scarico di acque emunte dalla falda in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, considerato che le recenti modifiche all'art. 243 del D.lgs. 152/06 qualificano dette acque come acque reflue industriali, è necessario presentare con la massima tempestività apposita istanza per lo scarico rispettivamente all’ATO o alla Città Metropolitana di Milano, esplicitando che si riferiscono a un intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Acquisite le relative determinazioni lo scarico verrà autorizzato dal Settore Bonifiche ai sensi del citato comma 7. Lo scarico non può essere autorizzato da ATO o Città Metropolitana in altro modo.


Modulistica

Le garanzie finanziarie, qualora richieste a supporto dell'esecuzione degli interventi di bonifica (ai sensi dell'articolo 242, comma 7 del TUA), devono essere conformi allo schema di seguito disponibile.

Le garanzie, per uno o più lotti, devono essere prestate per l'intero intervento e potranno essere svincolate solo al raggiungimento degli obiettivi di bonifica su tutte le matrici di tutti i lotti.

Modulistica

Si segnala che gli interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) già attivi devono essere necessariamente trasformati al più presto, in interventi di Bonifica o interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) per essere autorizzati, con i relativi scarichi. 

Il vigente disposto di cui all’art. 243 del D.lgs.152/06, richiede prioritariamente l'intervento diretto sulle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione della falda, ammettendo il barrieramento fisico solo qualora "non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi".

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Aggiornato il: 18/10/2023