Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP

L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esposizione di pubblicità sul territorio del Comune di Milano comportano:

  1. il rilascio di un’autorizzazione oppure la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA);
  2. il pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

È considerata pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, nell’esercizio di un’attività economica. Il tributo si applica al mezzo pubblicitario.

La pubblicità priva di autorizzazione è abusiva e, come tale, sanzionabile ai sensi di legge.

Per conoscere i servizi e gli aspetti tributari consulta i link elencati di seguito.

Il canone prevede molti casi di esenzione, riportati dettagliatamente nell'articolo 31 del Regolamento Canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati

Le principali esenzioni riguardano:

Insegne di esercizio
Se la superficie complessiva delle sole insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi non supera i 5 metri quadrati, l’imposta sulla pubblicità non è dovuta purché tali insegne contraddistinguano la sede ove si svolge l’attività che è oggetto della comunicazione.

Veicoli
Gli automezzi di società di autotrasporti regolarmente iscritte all'albo di categoria non devono pagare l'imposta per esporre scritte che trasmettano l'identità dell'azienda, ovvero, non è dovuta l’imposta per l’indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo dell’impresa e di eventuali recapiti telefonici, fax, posta elettronica, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Qualora invece la scritta diffondesse anche un messaggio pubblicitario, all'automezzo si applicherebbe la tariffa dovuta per la pubblicità per conto proprio. In questo caso il calcolo sarebbe basato sulla portata netta del veicolo, a seconda di una capacità inferiore o superiore a 3000 Kg.

Nel caso di spedizione per conto terzi, effettuata sia da piccoli trasportatori su veicoli integralmente di loro proprietà che da imprese dedite in modo strumentale al trasporto delle merci, si parla di un trasporto per conto proprio. Pertanto l'esenzione si applica solo a scritte riferite al titolare o alla ditta cui è intestato l'automezzo e non, invece, a chi commissiona il trasporto. Lo stesso principio vale quando si fa uso di rimorchi, container e simili.

Gli automezzi delle Società esercenti altre forme di attività commerciale o di produzione di beni e servizi non beneficiano di alcuna esenzione.

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Aggiornato il: 16/04/2024