Multe e sanzioni: ricorso e rigetto del ricorso

Quando è possibile fare ricorso contro le sanzioni per violazioni al Codice della Strada?
Il ricorso è consentito per le seguenti sanzioni:

  • verbale di contestazione
  • verbale di accertamento d’infrazione
  • ingiunzione di pagamento.

Ricorda
Puoi presentare il ricorso solo se non hai effettuato il pagamento del verbale.

Se il Prefetto non accoglie il ricorso per le violazioni al Codice della Strada, gli effetti sono diversi a seconda del motivo del respingimento.

1. Ordinanze Ingiunzioni per rigetto del ricorso
Le Ordinanze Ingiunzioni del Prefetto per violazioni al codice stradale vengono emesse in caso di rigetto del ricorso presentato al Prefetto ai sensi degli artt. 203 e 204 del Codice della Strada. L’interessato può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’Ordinanza Ingiunzione.

All'Ordinanza Ingiunzione viene allegato un bollettino prestampato da pagare entro 30 giorni dalla notifica.

2. Dichiarazioni di Inammissibilità del ricorso
Se il ricorso non viene considerato ammissibile, il Prefetto non emette una Ordinanza Ingiunzione, bensì una Dichiarazione d’Inammissibilità. In tal caso l’iter amministrativo del verbale impugnato non si interrompe. Anche in caso di emissione di Dichiarazione d’Inammissibilità l’interessato può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Alla Dichiarazione di Inammissibilità viene allegato un bollettino prestampato da pagare entro 30 giorni solo se sono già trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale impugnato. Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il pagamento del verbale in misura ridotta (60 gg dalla sua notifica) occorre invece utilizzare il bollettino precompilato, quello di importo più elevato, allegato al verbale originario.

In entrambi i casi, è possibile fare Ricorso all'Autorità competente solo se non è stato effettuato il pagamento della sanzione.

Per procedere al pagamento, segui le indicazioni fornite in questa pagina.

Il mancato accoglimento del ricorso da parte del Giudice di Pace può determinare effetti diversi sulle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

1. Rigetto con determinazione dell’importo da pagare
In caso di sentenze di rigetto parziale o totale del ricorso del Giudice di Pace per violazioni al Codice della Strada (riguardanti verbali e ordinanze prefettizie) il ricorrente della Sentenza potrà pagare l’importo determinato dal Giudice di Pace adottando le modalità e utilizzando i canali descritti di seguito.

Il pagamento è richiesto entro i 30 giorni successivi alla notifica. La sentenza si intende comunque notificata trascorsi 6 mesi dalla data della sua pubblicazione, ossia del suo deposito in cancelleria.

2. Rigetto senza determinazione dell’importo da pagare
Nel caso in cui il Giudice di Pace disponga il rigetto del ricorso senza determinare con precisione l’importo da pagare, la somma dovuta ammonta alla metà del massimo previsto per la sanzione amministrativa edittale, alla quale vanno aggiunte le spese di notifica dei verbali.

3. Rigetto riferito alle ordinanze ingiunzioni del Prefetto
In caso di rigetto del ricorso senza riferimenti all’importo da pagare, è confermata la somma stabilita dal Prefetto prima del ricorso.

In tutti i casi, per procedere al pagamento segui le indicazioni fornite in questa pagina.

Per informazioni
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di pagamento e gli importi delle sanzioni stabiliti dal Giudice di Pace contattare il seguente indirizzo
e-mail: PL.SanzioniRicorsoAG@comune.milano.it

Per le violazioni diverse dal Codice della Strada gli interessati possono fare ricorso entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione all'autorità riportata sul verbale.

  • Posta

I termini per presentare il ricorso sono:

  • sessanta giorni per il Prefetto
  • trenta giorni per il Giudice di Pace.

Ricorda
È possibile fare ricorso solo se non è stato effettuato il pagamento della sanzione.

Accedi al servizio

Inviare il ricorso tramite posta raccomandata A/R a uno di questi destinatari:

  • Ill.mo Signor Prefetto
    tramite il Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano
    Area Procedure Sanzionatorie 
    via Friuli, 30 - 20135 Milano
     
  • Ill.mo Signor Prefetto
    corso Monforte, 31 - 20122 Milano
     
  • Ufficio del Giudice di Pace
    via F. Sforza, 23 - 20122  Milano

Per tutte le informazioni relative al ricorso al Giudice di Pace visita il sito dedicato

Per opporti a un’ingiunzione di pagamento del Comune di Milano puoi presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, depositando un atto di citazione presso il giudice competente a livello territoriale.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono stati sospesi sia i termini processuali per impugnare le ingiunzioni dell’amministrazione, che la possibilità di presentare le relative istanze di autotutela, alle condizioni indicate negli atti. Tali disposizioni sono contenute nell'Ordinanza Sindacale n.15 del 23 marzo 2020.

Per maggiori informazioni visita il sito del Tribunale di Milano

Ricorda
Il Prefetto e il Sindaco NON hanno alcuna competenza su questo argomento.

Riferimenti normativi
R.D. 639/1910, art. 2
R.D. 639/1910, art. 3, modificato dal D.Lgs. 150/2011, art. 32

  • Online
  • Sportello

Sia per le Ordinanze Ingiunzioni  che per le Dichiarazioni di Inammissibilità è possibile pagare la sanzione online o agli sportelli.

Se il giorno di scadenza è festivo, il termine per il pagamento è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Accedi al servizio

Pagamento attraverso il sito del Comune di Milano 
- ti occorre solo il codice IUV riportato nell'avviso di pagamento
- non è necessaria nessuna registrazione.

Clicca sul pulsante e accedi al pagamento online.

Accedi al servizio

1. Pagamento presso gli sportelli della Polizia Locale
È possibile pagare - solo su appuntamento - presso l'Ufficio Cassa dell'Area Procedure Sanzionatorie di via Friuli, 30.

Per prenotare un appuntamento:

  • invia la richiesta online »
    - non occorre avere SPID o altre registrazioni
  • tel. 02.02.02
    attivo dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 18:00 (festivi esclusi)

Ricorda

  • Allo sportello occorre esibire il provvedimento e il bollettino allegato
  • il pagamento è consentito in contanti o con Bancomat.


2. Pagamento negli uffici postali
Utilizza il Bollettino precompilato allegato al Provvedimento, oppure quello di importo più alto allegato al verbale originario nel caso in cui si tratti di Dichiarazione di Inammissibilità e siano già trascorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale originario per il pagamento in misura ridotta.

  • Online
  • Sportello

È possibile pagare la sanzione online o agli sportelli, come indicato di seguito.

Accedi al servizio

Attraverso il servizio di home banking effettuare un bonifico bancario
- IBAN IT21M0760101600001038786867
- indicare nella causale il numero della sentenza e/o del Registro Generale del Giudice di Pace (N.R.G.).

1. Pagamento agli sportelli della Polizia Locale
È possibile pagare - solo su appuntamento - presso l'Ufficio Cassa dell'Area Procedure Sanzionatorie di via Friuli, 30.

Per prenotare un appuntamento:

  • invia la richiesta online »
    - non occorre avere SPID o altre registrazioni
  • tel. 02.02.02
    attivo dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 18:00 (festivi esclusi).

Ricorda

  • Allo sportello occorre esibire copia della sentenza o del provvedimento, reperibile presso l’Ufficio del Giudice di Pace
  • il pagamento è consentito in contanti o con Bancomat.
     

2. Pagamento negli uffici postali
Versamento sul Conto Banco Posta PA
- n° 001038786867
- intestato a "Comune di Milano - Polizia Locale Sentenze Servizio Tesoreria - via Silvio Pellico, 16 - 20121 Milano
- indicare nella causale il numero della sentenza e/o del Registro Generale del Giudice di Pace (NRG).
 

3. Pagamento agli sportelli bancari
Effettuare un bonifico bancario
- codice IBAN IT21M0760101600001038786867
- indicare nella causale il numero della sentenza e/o del Registro Generale del Giudice di Pace (N.R.G.).

NB. Per il pagamento con bonifico bancario verrà considerata valida la data di accredito del denaro versato, non quella in cui è stata eseguita l’operazione.

Per informazioni:
tel. 02.02.02
attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00 (festivi esclusi)

Aggiornato il: 06/11/2023