Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico – edilizia
12/06/2025
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Al fine di garantire, in via ordinaria e fino all’avvenuta efficacia della variante di PGT in redazione, la coordinata e uniforme prosecuzione dell’attività di istruttoria degli interventi edilizi urbanistici, meglio definendo le ipotesi al ricorrere delle quali possa procedersi tramite titolo edilizio, permesso di costruire convenzionato e piano attuativo, l’Amministrazione Comunale ha emanato gli atti di seguito riportati.
- La Giunta Comunale con Deliberazione n. 552 del 7 maggio 2025 ha approvato l’aggiornamento delle linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico – edilizia
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4192 del 27 maggio 2025 del Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana di concerto con il Direttore della Sirezione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, sono state adottate Indicazioni in merito all’Applicabilità, coerentemente alle norme del vigente PGT, delle “Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico – edilizia” di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 07/05/2025
- Con Disposizione di servizio n. 2/2025 del 30 maggio 2025 della Direzione Rigenerazione Urbana e della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 4192 del 27 maggio 2025, sono state definite le attività di supporto del Gruppo di Lavoro, di cui alla Disposizione di servizio 4/2025
Commissione per il Paesaggio
21/05/2025
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Ad esito delle dimissioni di 14 su 15 membri della Commissione per il Paesaggio comunale, si informa che sono venuti meno i requisiti per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica da parte del Comune di Milano, e pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 80 comma 9 della L.R. 12/05, e s.m.i., le funzioni amministrative riferite al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/04 e D.P.R. 31/2017, irrogazione delle sanzioni , rilascio degli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/04, ed espressione dei pareri ad esse connessi da parte della Commissione per il Paesaggio, sono esercitate temporaneamente dalla Città Metropolitana di Milano, a far tempo dal 12 maggio 2025, sino alla avvenuta nomina di una nuova Commissione Comunale.
Pertanto in questo arco temporale, tutte le istanze di autorizzazione paesaggistica e compatibilità, dovranno essere presentate presso la Città Metropolitana di Milano.
I dati relativi alle pratiche in corso sono trasferiti a Città Metropolitana, titolare del trattamento per i dati personali, a far tempo dal 12 maggio 2025, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo UE 2016/679.
ChiudiNuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:
- siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
- che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
Regime amministrativo:
SCIA alternativa all’autorizzazione
Riferimento normativo:
D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)
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SCIA Art. 23 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire/autorizzazione
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Aggiornato il: 24/03/2020